Il ritiro dedicato
L’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e il comma 41 della legge n. 239/04 hanno previsto, per alcune tipologie di impianti di produzione di energia elettrica, la possibilità di richiedere il ritiro a prezzo amministrato dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete (ritiro dedicato). Il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica ed è riservato:
a. all’energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte;
b. all’energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
c. all’energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 (eccedenze di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91 da fonti rinnovabili) purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 79/99.
Le modalità per il ritiro dedicato sono determinate dall’Autorità ARERA facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. L’Autorità ha regolato tali modalità inizialmente con la deliberazione n. 34/05 (vigente fino al 31 dicembre 2007) e successivamente con la deliberazione n. 280/07 e il relativo Allegato A (attualmente vigente).
In particolare, con la deliberazione n. 280/07, l’Autorità ha previsto che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) sia l’unico soggetto al quale i produttori si rivolgono per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete, sostituendo ogni altro adempimento contrattuale (il produttore non dovrà, quindi, sottostare alle procedure per l’accesso alla borsa o al servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia immessa).
Nell’ambito del ritiro dedicato, il prezzo di ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE non è oggetto di negoziazione tra le parti, come avviene sul libero mercato, ma è definito dall’Autorità ed è pari al prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima (MGP) ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, al Prezzo Unico Nazionale (PUN), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione.
In più, nella definizione delle condizioni economiche di ritiro, l’Autorità ha ritenuto opportuno tener conto delle peculiarità degli impianti di ridotte dimensioni caratterizzati da elevati costi di esercizio e manutenzione e da limitata produzione annua (impianti con produzioni annue di pochi milioni di kWh).
A tale scopo ha stabilito l’applicazione di prezzi minimi garantiti in relazione a una limitata quantità di energia elettrica immessa annualmente in rete da ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che tali impianti comportano.
I prezzi minimi garantiti
I prezzi minimi garantiti hanno una duplice finalità:
1. assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni che sfruttano risorse marginali o residuali che, in quanto tali, non potrebbero essere altrimenti utilizzate;
2. garantire una remunerazione minima, qualunque sia l’andamento del mercato elettrico.
Tale finalità implica che i prezzi minimi garantiti debbano essere correlati ai costi di gestione degli impianti di produzione di energia elettrica e, in quanto tali, siano soggetti a essere aggiornati nel tempo.
L’energia elettrica ritirata dal GSE nell’ambito del ritiro dedicato viene da quest’ultimo collocata sul mercato: la differenza tra costi e ricavi in capo al GSE è posta a carico della componente tariffaria ASOS ed è sostanzialmente attribuibile ai prezzi minimi garantiti.
I prezzi minimi garantiti sono stati introdotti dall’Autorità inizialmente con la deliberazione n. 34/05 e, successivamente, confermati con la deliberazione n. 280/07.
La struttura dei prezzi minimi garantiti ha avuto alcune evoluzioni negli anni, conseguenza dei diversi approfondimenti effettuati dall’Autorità, ivi compresi studi tecnici affidati dalla medesima Autorità al Politecnico di Milano.
Dall’anno 2014 i prezzi minimi garantiti si applicano (qui ci si limita agli impianti fotovoltaici):
• agli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono alle “incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta” (che, a oggi, sono gli incentivi sostituti dei certificati verdi ovvero gli incentivi riconosciuti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011);
• solare fotovoltaica;
e si applicano:
• nei casi delle rimanenti fonti sulla base di un valore unico in relazione a tutta la quantità di energia elettrica che ha diritto al riconoscimento dei relativi prezzi minimi garantiti.
Aggiornamento dei valori dei prezzi minimi garantiti
I prezzi minimi garantiti sono aggiornati, su base annuale:
• dall’anno 2014:
◦ nel caso degli impianti diversi dagli impianti idroelettrici, applicando la seguente formula:
PMGt = PMGt-1 * (1+ FOIt-1/100) [€/MWh]
dove:
▪ PMGt è il valore del prezzo minimo garantito nell’anno t;
▪ PMGt-1 è il valore del prezzo minimo garantito nell’anno t-1;
▪ FOIt-1 è il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat nell’anno precedente, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
Applicazione dei prezzi minimi garantiti
Dall’anno 2008, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all’1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell’anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell’ambito dell’anno solare e il numero complessivo dei giorni dell’anno solare.
Sempre dal 2008, qualora al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica a essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi zonali orari e la medesima quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, la differenza tra il prodotto tra i prezzi zonali orari e quantità di energia elettrica alla quale sono stati applicati i prezzi minimi garantiti e il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica a essi riferita.
Si evidenzia che la struttura dei prezzi minimi garantiti e i relativi valori possono essere soggetti a successive ridefinizioni sulla base dell’analisi dei costi di gestione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e dell’analisi dei costi dei combustibili.
Prezzi minimi garantiti nei casi in cui gli impianti di produzione non accedano al ritiro dedicato
Dall’anno 2014, al fine di consentire una maggiore apertura del mercato, l’applicazione dei prezzi minimi garantiti può avvenire anche nel caso in cui l’energia elettrica sia commercializzata sul libero mercato, consentendo, quindi, che i vantaggi relativi ai prezzi minimi garantiti si possano applicare anche nel caso in cui l’energia elettrica non sia ritirata nell’ambito del ritiro dedicato, fermo restando che tale energia elettrica rispetti i requisiti che le consentirebbero di accedere al ritiro dedicato.
In particolare, tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che hanno diritto ad accedere al ritiro dedicato, a eccezione delle centrali ibride, possono godere dei benefici derivanti dai prezzi minimi garantiti anche qualora scegliessero di destinare la propria energia elettrica immessa a un trader o accedendo direttamente ai mercati organizzati dell’energia elettrica. In tali casi, occorre siglare una convenzione con il GSE sulla base della quale il medesimo GSE riconosce a conguaglio, al termine di ciascun anno solare, la differenza, se positiva, tra:
• il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica immessa (limitatamente alla quantità di energia elettrica a cui tali prezzi minimi garantiti sono riferiti su base annuale solare) e
• il prodotto tra il prezzo zonale orario e la medesima quantità di energia elettrica immessa di cui al precedente alinea.
fonte e per maggiori informazioni: https://www.arera.it/it/elettricita/prezziminimi.htm#