La crescente attenzione verso l’energia sostenibile e la riduzione dei costi ha reso il fotovoltaico un’opzione sempre più praticabile anche in contesti condominiali. La possibilità di installare impianti fotovoltaici in condominio è normata dal Codice civile, che disciplina sia le installazioni centralizzate a beneficio delle aree comuni, sia quelle private per uso individuale. Vediamo nel dettaglio le opzioni ei riferimenti normativi.
1. Impianto fotovoltaico condominiale
L’impianto fotovoltaico centralizzato è progettato per alimentare le parti comuni del condominio, come luci, ascensori e cancelli. Questo tipo di installazione permette una riduzione significativa dei costi energetici per i condomini e contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dell’edificio.
Procedura per l’installazione:
L’installazione di un impianto fotovoltaico centralizzato deve essere proposta all’assemblea di condominio, che si comunicazione entro 30 giorni dalla comunicazione. La delibera necessita della maggioranza degli intervenuti, rappresentante almeno il 50% dei millesimi. I costi dell’impianto sono ripartiti in base ai millesimi di proprietà. I condomini contrari non saranno tenuti a partecipare alle spese, ma non potranno beneficiare degli incentivi e delle agevolazioni fiscali.
Incentivi e Comunità Energetiche:
L’impianto condominiale può beneficiare degli incentivi statali ventennali riservati alle comunità energetiche. L’energia non autoconsumata viene immessa in rete, e i condomini che fanno parte della comunità energetica ricevono un incentivo di circa 0,12 €/kWh per l’energia prodotta e utilizzata simultaneamente.
2. Impianto fotovoltaico privato
L’installazione di un impianto privato, destinato a servire una singola unità abitativa, è un diritto riconosciuto dal Codice civile (art. 1122-bis*). Tale articolo consente ai condomini di installare pannelli fotovoltaici sulle parti comuni, come lastrici solari o altre superfici idonee, purché l’intervento rispetti il decoro architettonico e la stabilità dell’edificio.
Procedura per l’installazione:
Se l’installazione interessa solo parti private (come il proprio balcone), il condominio può procedere direttamente, comunicandolo al Comune. Nel caso di installazione su superfici comuni, è necessario avvisare l’amministratore, che dovrà informare l’assemblea e eventualmente convocarla entro 30 giorni per valutare la fattibilità e le modalità d’intervento. La possibilità di installazione non può essere negata, salvo il rischio di compromissione della stabilità o del decoro dell’edificio.
Tutela del diritto di pari utilizzo delle superfici comuni:
L’art. 1102* del Codice civile assicura che ogni condomino ha il diritto di usare le parti comuni, purché non pregiudichi il pari utilizzo da parte degli altri. Di conseguenza, la richiesta di un condominio deve garantire il diritto degli altri di utilizzare in egual misura le superfici comuni.
Incentivi:
Anche gli impianti fotovoltaici privati possono beneficiare degli incentivi per le comunità energetiche. L’energia prodotta e non autoconsumata viene immessa in rete e pagata al produttore con le tariffe per il ritiro dedicato. È disponibile un ulteriore incentivo nel caso venga costituita una comunità energetica condominiale: per vent’anni l’energia prodotta e contemporaneamente utilizzata dai partecipanti alla comunità riceverà un incentivo di circa 0,12 €/kWh.
Considerazioni conclusive
La normativa offre un quadro strutturato per entrambe le soluzioni, che devono essere attentamente valutate per rispettare sia i diritti individuali che quelli collettivi. Grazie a incentivi statali e normative chiare, il fotovoltaico in condominio rappresenta oggi una strada sostenibile e vantaggiosa per la produzione di energia pulita e la riduzione dei costi, seppure comporti delle dinamiche condominiali che richiedono attenzione e gestione collaborativa.
* L’articolo 1122-bis c.c. prevede che: “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.”
** L’articolo 1102 prevede che: “Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
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