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Pubblicata la delibera dell’autorità ARERA n. 149-19 sulle tempistiche per l’applicazione delle nuove edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21

Pubblicata la delibera dell'autorità ARERA n. 149-19 sulle tempistiche per l'applicazione delle nuove edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE Nella 1061a riunione del 16 aprile 2019, ha deliberato : 1. la Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 si continuano ad applicare: a) nel caso di impianti classificabili come esistenti ai sensi del regolamento RfG ovvero del regolamento DCC, come implementati con le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel; b) nel caso di connessioni alle reti elettriche di bassa e media tensione, ai sensi del TIC o del TICA, attivate entro il 21 dicembre 2019; 2. la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 si applicano per le connessioni di nuovi impianti che non rientrano nelle casistiche di cui al punto 1; 3. ai fini dell’attestazione della conformità dei dispositivi installati e della certificazione della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 ovvero dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019: a) nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 marzo 2020, in relazione alle quali trovano applicazione la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019, la conformità alle medesime Norme CEI è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00; b) nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 è attestata tramite dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065; c) in deroga a quanto indicato nella precedente lettera b), nel caso dei generatori rotanti, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive 12 di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00 anche nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020; 4. per le casistiche di cui al precedente punto 3, lettera c), a seguito dell’approvazione e dalla pubblicazione, da parte del CEI, dell’Allegato Nter alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e dell’Allegato Bter alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019, l’Autorità, con successivo provvedimento definirà le tempistiche secondo cui la rispondenza alle medesime Norme CEI dovrà essere attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dal costruttore sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065; 5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. leggi tutto scaricando la delibera completa: https://www.arera.it/it/docs/19/149-19.htm leggi l'articolo sulle nuove norme CEI 0-21 e CEI 0-16 per le connessioni di utenti attivi e passivi e per il fotovoltaico e per impianti di produzione da fonte di energia rinnovabile: http://www.equaenergia.it/pubblicate-oggi-le-nuove-norme-cei-0-16-e-cei-0-21-ed-04-2019-per-la-connessione-in-rete-di-impianti-elettrici-fotovoltaici-ed-eolici/
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