L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), in risposta a un’istanza presentata da ITALIA SOLARE. Questi chiarimenti si inseriscono nel contesto normativo delineato dall’Articolo 31 del D.Lgs. 199/2021, che regola la costituzione e il funzionamento delle CER.
Contesto normativo e obiettivi delle CER
Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono definite come aggregazioni di persone fisiche, PMI, enti locali, enti del terzo settore e altri soggetti che si associano per produrre, accumulare e condividere energia rinnovabile, prevalentemente a fini di autoconsumo. Il principale obiettivo delle CER è generare benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e le aree locali in cui operano, piuttosto che perseguire profitti finanziari. Questa finalità è chiaramente espressa nell’Articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 199/2021, il quale stabilisce che la comunità deve fornire benefici ai suoi soci o alle aree locali e non deve perseguire profitti finanziari.
Ripartizione dei contributi GSE
Un aspetto centrale del funzionamento delle CER è la gestione dei contributi erogati dal GSE, che comprendono, tra gli altri, la “Tariffa premio” e il “contributo ARERA”. Questi contributi sono calcolati in base all’energia condivisa prodotta dalle fonti rinnovabili all’interno della comunità. L’Articolo 3, comma 1 del d.m. n. 414/23 prevede che tali somme possano essere distribuite dalla CER ai propri membri o impiegate in progetti di interesse comune.
La questione principale sollevata da ITALIA SOLARE riguarda la qualificazione fiscale di questi contributi. L’AdE ha chiarito che le somme ricevute dai membri delle CER, sia esse distribuite in proporzione all’energia autoconsumata o utilizzate per finalità di interesse generale, non costituiscono redditi tassabili per le persone fisiche, purché i contributi non siano legati ad attività commerciali abituali. In caso di imprese, invece, tali somme concorrono a formare il reddito di impresa.
Non distribuzione di utili
Un punto cruciale del parere dell’AdE riguarda la non qualificazione dei contributi come distribuzione di utili. Poiché le CER sono spesso costituite in forma di enti non commerciali, la distribuzione di utili sarebbe vietata. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la ripartizione dei contributi GSE non rappresenta distribuzione di utili, bensì un beneficio economico volto a supportare i membri della comunità. Questa interpretazione permette alle CER di operare anche in strutture semplici di carattere associativo, facilitando l’adesione di un’ampia gamma di soggetti, inclusi quelli appartenenti al terzo settore.
Implicazioni fiscali e normative
Il chiarimento dell’AdE si inserisce in un quadro normativo complesso e in evoluzione, che vede il recepimento delle direttive europee sulla promozione delle energie rinnovabili. Con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 e la risposta n. 37 del 30 gennaio 2022, già era stato stabilito che i proventi derivanti dalla vendita dell’energia eccedente l’autoconsumo istantaneo costituiscono redditi diversi, soggetti a imposizione solo se derivanti da attività non abituale. Questo regime fiscale agevolato rappresenta un incentivo per la diffusione delle CER, permettendo un accesso più facile e meno oneroso alle energie rinnovabili per le comunità locali.
In conclusione, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate contribuiscono a rendere più accessibile e semplice la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, offrendo un quadro fiscale chiaro e favorevole per la ripartizione dei contributi GSE. Questo sostegno normativo rappresenta un passo importante verso la promozione dell’energia sostenibile e l’autoconsumo collettivo, con benefici ambientali, economici e sociali significativi per le comunità locali.
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