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Nuovi chiarimenti del GSE per le Comunità Energetiche

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato due importanti chiarimenti riguardanti il contributo a fondo perduto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) destinati ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC) e alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le precisazioni sono contenute negli articoli n. KB0017006 e KB0016824, che offrono una guida essenziale per i soggetti interessati all’accesso e alla gestione di tali contributi.

Cumulabilità del contributo PNRR e delle detrazioni fiscali
L’articolo KB0017006, pubblicato il 19 luglio 2024, chiarisce un aspetto cruciale: la detrazione fiscale non è cumulabile con il contributo PNRR a fondo perduto per la costruzione di impianti FER partecipanti ad una CER o ad un AUC. In particolare, l’incompatibilità riguarda le detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del DPR 917/1986. Questa norma specifica che l’incompatibilità si applica all’intera iniziativa realizzata e non solo alla parte coperta dal contributo PNRR. Pertanto, i beneficiari devono scegliere tra usufruire della detrazione fiscale o del contributo a fondo perduto, senza possibilità di combinare i due incentivi.

Criteri di accesso al contributo PNRR per comuni sotto i 5000 abitanti
Il secondo chiarimento, riportato nell’articolo KB0016824, pubblicato il 19 marzo 2024, riguarda i criteri di accesso al contributo PNRR per impianti FER situati in comuni con meno di 5000 abitanti. Il GSE sottolinea che l’accesso a questo contributo dipende dall’ubicazione fisica dell’impianto, non dalla posizione del punto di connessione alla rete elettrica (POD). Questo significa che, se un impianto si trova fisicamente in un comune che soddisfa il criterio di popolazione, il contributo può essere richiesto indipendentemente dal fatto che il POD possa trovarsi in un comune limitrofo con più di 5000 abitanti.

Altre considerazioni sulla cumulabilità
L’articolo KB0017006 elenca, inoltre, le condizioni di cumulabilità con altre forme di contributo. Il contributo PNRR è cumulabile con:

  1. Contributi in conto capitale non derivanti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, purché non superino il 40% del costo di investimento massimo di riferimento.
  2. Contributi per studi di prefattibilità e spese preliminari allo sviluppo dei progetti, inclusi i costi per la costituzione delle configurazioni.
  3. Tariffa incentivante decurtata, come previsto nelle Regole Operative all’Appendice B, paragrafo 3.

Tuttavia, il contributo PNRR non è cumulabile con:

  1. Incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante prevista dal Decreto CACER.
  2. Superbonus e altre detrazioni fiscali con aliquote ordinarie.
  3. Altri contributi in conto capitale provenienti da programmi e strumenti dell’Unione Europea per l’installazione degli impianti e le relative spese.
  4. Altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Conclusioni
I chiarimenti forniti dal GSE rappresentano un passaggio fondamentale per garantire una corretta applicazione delle normative vigenti e prevenire il doppio finanziamento, in conformità con il Regolamento (UE) 2021/241. I soggetti interessati devono prestare attenzione ai dettagli specifici per ottimizzare i benefici derivanti dai contributi disponibili e rispettare le normative europee in materia di aiuti di Stato.

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