Con l’arrivo dell’autunno, tra gli ultimi giorni di caldo e i primi pensieri rivolti alla stagione fredda, cresce l’interesse verso un’unica tipologia di impianto in grado di rispondere a entrambe le esigenze: la pompa di calore, che consente di raffrescare gli ambienti in estate e di riscaldarli in inverno. È opportuno precisare che, ad oggi, la quasi totalità dei climatizzatori di nuova generazione immessi sul mercato (di tipo split o multisplit) è già dotata di funzione pompa di calore aria-aria: non si tratta pertanto di due prodotti distinti, bensì della medesima tecnologia, ormai nettamente prevalente rispetto ai precedenti impianti dotati della sola funzione di raffrescamento. In entrambi i casi, uno dei quesiti posti con maggiore frequenza riguarda la necessità o meno di richiedere un’autorizzazione al Comune ai fini dell’installazione.
Nella maggior parte dei casi la risposta è negativa, con una precisazione importante: sebbene non sia richiesto alcun titolo edilizio, ciò non implica che l’intervento sia privo di regole. Vale quindi la pena approfondire la questione, al fine di evitare adempimenti burocratici superflui e, al tempo stesso, criticità che potrebbero emergere successivamente, ad esempio in sede di compravendita dell’immobile o a seguito di contestazioni da parte di terzi. Un aspetto da considerare, in particolare per chi valuti la sostituzione di un impianto datato, riguarda la attualmente prevista riduzione degli incentivi fiscali per la prima casa, elemento che rende opportuno valutare l’installazione prima di fine anno.
Il punto di partenza: verificare eventuali vincoli
Il primo passo, prima ancora di affrontare il tema del titolo edilizio, consiste nel verificare il contesto in cui si colloca l’edificio. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) tutela immobili e aree che presentano un interesse paesaggistico, ambientale o storico-monumentale: rientrano in questa categoria i centri storici, gli edifici sottoposti a vincolo diretto e le aree soggette a tutela paesaggistica regionale o comunale, situazioni più diffuse di quanto si possa pensare, anche al di fuori dei contesti più noti.
Qualora l’edificio rientri in una di queste categorie, la semplificazione prevista per l’edilizia libera non trova applicazione automatica: potrebbe rendersi necessaria un’autorizzazione paesaggistica, con tempistiche e modalità differenti rispetto a un intervento libero. La verifica preliminare non rappresenta pertanto un passaggio formale da tralasciare, bensì il presupposto su cui si fonda l’intero ragionamento successivo.
Perché nella maggior parte dei casi non serve alcun titolo
Qualora l’edificio non presenti vincoli, l’installazione di un climatizzatore o di una pompa di calore rientra nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a-bis) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia). Si tratta di una categoria di interventi che il legislatore ha inteso semplificare in ragione del loro contenuto impatto urbanistico: per l’esecuzione dei lavori non è richiesta la presentazione di alcuna pratica edilizia (CILA, SCIA o permesso di costruire), né il rilascio di autorizzazioni da parte del Comune. L’intervento può quindi essere avviato senza le tempistiche tipiche di un iter amministrativo.
Si precisa che tale esenzione riguarda sicuramente le pompe di calore aria-aria con potenza termica utile complessiva inferiore a 12 kW, ipotesi più ricorrente per un impianto residenziale di piccole/medie dimensioni. Per potenze superiori , anche se inferiori ai 40 KW, per i quali si configura un obbligo di legge assoluto (D.Lgs. 199/2021), è buona prassi valutare comunque la presentazione di una CILA cautelativa, così da evitare eventuali contestazioni da parte del Comune o problemi in sede di richiesta delle detrazioni fiscali.
È opportuno non fraintendere la portata della norma: l’espressione “edilizia libera” non equivale a “senza regole”, bensì a “senza necessità di un titolo abilitativo specifico”. L’installazione resta comunque subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore applicabili a prescindere dal titolo edilizio, come illustrato nel paragrafo seguente.
Le regole che restano comunque obbligatorie
Anche senza permesso, l’installazione deve rispettare:
- le normative tecniche di settore, in particolare il D.M. 37/08 sull’installazione degli impianti;
- la disciplina in materia di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08;
- i limiti di immissione acustica, per non arrecare disturbo al vicinato;
- l’impatto visivo e il decoro architettonico dell’edificio, un aspetto spesso sottovalutato ma sempre più rilevante nella scelta di dove posizionare l’unità esterna.
In sintesi: libertà di installazione sì, ma con responsabilità tecnica.
E per chi vive in condominio?
Nei contesti condominiali, l’assenza della obbligatorietà di un titolo edilizio non implica la possibilità di installare l’unità esterna in qualsiasi collocazione e senza vincoli. Restano infatti pienamente validi:
- i diritti dei terzi;
- il Regolamento di Condominio vigente;
- le disposizioni del Codice Civile in materia di uso delle parti comuni.
Si tratta di aspetti di natura privatistica, attinenti ai rapporti tra condomini e distinti dall’attività di controllo urbanistico-edilizio di competenza del Comune. È in questo ambito che si origina spesso il fraintendimento più frequente: il fatto che il Comune non richieda alcun titolo non equivale a disporre di piena libertà nei confronti degli altri condomini. Il regolamento condominiale può, ad esempio, disciplinare le modalità di installazione delle unità esterne sulle facciate comuni, e un condomino può comunque far valere le proprie ragioni in sede civile qualora l’intervento arrechi pregiudizio, ad esempio in termini di decoro architettonico o di immissioni rumorose.
Si consiglia pertanto, prima di procedere, di verificare il regolamento condominiale, un accertamento che richiede tempi contenuti ma che può prevenire contenziosi ben più onerosi in un secondo momento, e in ogni caso comunicare all’amministratore come si intende procedere.
Un supporto per ogni situazione specifica
Ogni edificio presenta caratteristiche proprie, che possono incidere sull’iter da seguire prima dell’installazione. Il team di Equa Energia è a disposizione per una verifica preliminare, così da procedere con la massima serenità e nel pieno rispetto delle normative vigenti.