Con la pubblicazione del primo atto di concessione e l’avvio delle procedure operative di rendicontazione, la misura PNRR dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai gruppi di autoconsumatori entra nella sua fase più concreta: quella in cui i contributi in conto capitale smettono di essere una promessa e diventano risorse effettivamente erogabili.

Per chi ha presentato domanda e ottenuto l’ammissione al finanziamento, è il momento di capire come funziona il percorso da qui in avanti: dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo alla rendicontazione delle spese, fino all’effettivo accredito del contributo.


Il quadro normativo aggiornato: cosa è cambiato nel 2026

La misura nasce nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo), con il Decreto CACER (D.M. MASE 7 dicembre 2023 n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024) come riferimento regolamentare principale.

Nel corso del 2026, il quadro è stato aggiornato dall’articolo 27 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. DL PNRR), che recepisce la decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 e istituisce un programma di sovvenzione finanziaria per complessivi 795,5 milioni di euro, gestito direttamente dal GSE. Il Decreto CACER continua ad applicarsi per tutto quanto non espressamente modificato dalla nuova norma.

Una scadenza da tenere presente: entro il 30 giugno 2026 il GSE dovrà stipulare gli accordi di concessione con tutti i soggetti beneficiari fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile. 


Chi può accedere al contributo

Il contributo in conto capitale – fino al 40% delle spese ammissibili – riguarda impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o di Gruppi di autoconsumatori, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Per accedere all’agevolazione, l’impianto deve rispettare una serie di condizioni cumulative:

  • essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente, con potenza non superiore a 1 MW;
  • avere data di avvio lavori successiva alla presentazione della domanda di contributo;
  • disporre del titolo abilitativo alla costruzione e, ove richiesto, del preventivo di connessione accettato in via definitiva;
  • essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria della configurazione CER o del Gruppo di autoconsumatori;
  • rispettare i requisiti DNSH (Do No Significant Harm) e le condizioni di tagging climatico previste dai regolamenti europei sul PNRR;
  • essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.

I primi atti di concessione: oltre 360 milioni di euro assegnati

Il 12 maggio 2026 il GSE ha adottato il primo atto di concessione nell’ambito della misura PNRR CACER. Il documento, pubblicamente disponibile nella sezione dedicata agli Atti di concessione sul sito GSE, indica l’elenco dei soggetti beneficiari, le proposte progettuali ammesse, i relativi codici CUP e COR e il contributo massimo concedibile per ciascun progetto. L’importo complessivo concesso con questo primo atto è pari a 101.395.364,41 euro.

Il 29 maggio 2026 il GSE ha adottato un secondo atto di concessione, sempre nell’ambito della stessa misura (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo del PNRR). Anche in questo caso il documento individua i soggetti beneficiari/attuatori, le proposte progettuali ammesse a finanziamento, i codici CUP e COR assegnati e il contributo massimo concedibile per ciascun progetto. L’importo complessivo concesso con questo secondo atto è pari a 259.813.328,88 euro, a valere sulle risorse assegnate per l’attuazione della stessa misura.

La pubblicazione degli atti segue le decisioni finali del Comitato per gli investimenti e i controlli previsti dalla normativa PNRR: verifica dell’assenza di doppio finanziamento, assenza di conflitti di interesse e verifiche antimafia. Solo al termine di questo iter il GSE procede all’adozione degli accordi di concessione.

Accedi agli atti di concessione: https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/comunit%C3%A0-energetiche-5000abitanti/atti-di-concessione


Cosa devono fare i beneficiari: il percorso operativo

Per i soggetti inclusi nell’atto di concessione, la fase successiva è quella operativa. Il GSE ha pubblicato le istruzioni per la rendicontazione e l’erogazione del contributo, che si articola in passaggi precisi.

Il primo adempimento è la sottoscrizione dell’atto d’obbligo tramite il portale informatico del GSE: solo dopo questo passaggio il beneficiario può avanzare richiesta del contributo in conto capitale.

Entro 30 giorni dall’avvio dei lavori, il beneficiario deve comunicare la data di inizio attività attraverso lo stesso portale.

Le modalità di erogazione variano in base alla potenza dell’impianto:

– Per impianti fino a 200 kW sono disponibili due opzioni:

  • richiedere un’anticipazione fino al 30% del contributo massimo erogabile, e successivamente il saldo della quota residua;
  • richiedere direttamente il saldo del 100% al completamento dei lavori.

– Per impianti con potenza compresa tra 200 kW e 1 MW, si aggiunge una terza opzione intermedia:

  • richiedere un’erogazione del 40% del contributo massimo, con successivo saldo della quota rimanente.


La rendicontazione: perché è la fase più critica

Il contributo PNRR si basa su un sistema di rimborso a costi reali: non basta aver completato l’impianto, occorre dimostrare documentalmente le spese effettivamente sostenute.

Il GSE prevede che la richiesta di rimborso a saldo venga trasmessa tramite portale, corredando la documentazione da quattro condizioni necessarie: avvio del progetto, sottoscrizione dell’atto d’obbligo, effettivo sostenimento delle spese ammissibili e completamento dei lavori dell’impianto.

La documentazione giustificativa – fatture, ricevute di pagamento, dati tecnici dell’impianto, CUP, check-list e allegati previsti – non è una formalità burocratica. È lo strumento attraverso cui il GSE verifica la coerenza tra il progetto ammesso, l’impianto effettivamente realizzato e le spese rendicontate. Una documentazione incompleta o non coerente può comportare richieste di integrazione da parte del GSE, con conseguente allungamento dei tempi istruttori.


Contributo massimo e contributo effettivo: una distinzione importante

Un elemento su cui fare chiarezza riguarda la differenza tra il contributo massimo indicato nell’atto di concessione e il contributo effettivamente erogato a chiusura del progetto.

Il GSE ha chiarito che l’importo definitivo viene rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base di tre variabili: le spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate, le percentuali di finanziabilità previste e le caratteristiche dell’impianto realmente realizzato.

In ogni caso, il contributo finale non potrà essere superiore a quanto indicato nell’atto di concessione. Se le spese rendicontate risultano inferiori a quelle approvate, il contributo viene rideterminato al ribasso. Eventuali spese eccedenti rispetto al piano approvato non producono alcun incremento dell’agevolazione.


Le spese ammissibili

Rientrano tra le spese finanziabili le seguenti categorie di intervento (nel rispetto dei massimali di costo indicati nel Decreto CACER):

  1. Realizzazione dell’impianto a fonti rinnovabili (componenti, inverter, strutture di montaggio, componentistica elettrica, ecc.)
  2. Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  3. Acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
  4. Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
  5. Connessione alla rete elettrica nazionale
  6. Studi di prefattibilità, attività preliminari e spese per la costituzione delle configurazioni
  7. Progettazione, indagini geologiche e geotecniche
  8. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza
  9. Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e supporto tecnico-amministrativo essenziali al progetto

Le voci dalla (6) alla (9) sono finanziabili entro il limite complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.


Un’opportunità da gestire con rigore

La pubblicazione degli atti di concessione e l’avvio delle procedure operative segnano il passaggio da una fase di candidatura a una di vera e propria attuazione. Per i beneficiari, questo significa che la qualità della gestione amministrativa e documentale diventa determinante quanto la qualità tecnica del progetto.

Il GSE ha a disposizione strumenti di controllo e verifica sia in fase istruttoria sia successivamente all’erogazione. Un’adeguata preparazione della documentazione di rendicontazione, fin dall’avvio dei lavori, è la condizione più efficace per evitare intoppi e garantire l’effettiva liquidazione del contributo nei tempi previsti.

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