
Il 4 febbraio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea 2023/2413, nota come RED III. Il decreto ridisegna in modo sostanziale le regole sull’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, estendendo gli obblighi a categorie di intervento prima escluse e rendendo la conformità FER un requisito abilitante per il rilascio del titolo edilizio.
Non si tratta di un aggiornamento incrementale. Chi sta programmando una nuova costruzione, una ristrutturazione o anche solo la sostituzione dell’impianto termico deve fare i conti con un quadro normativo che è cambiato in modo significativo.
Il contesto: perché cambia la normativa sulle rinnovabili
La RED III rientra nel pacchetto europeo “Fit for 55”, che punta a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Per il settore edilizio, questo obiettivo si traduce in obblighi tecnici precisi: una quota minima del fabbisogno energetico dell’edificio – per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento – deve essere coperta da fonti rinnovabili integrate nell’edificio stesso.
Il principio alla base è che un edificio non è più solo un luogo che consuma energia, ma un sistema che può produrla, gestirla e utilizzarla in modo più efficiente. Le tecnologie per farlo esistono e sono accessibili, e la normativa le rende parte integrante del progetto edilizio.
Quando si applicano gli obblighi e in che misura
Il D.Lgs. 5/2026 distingue le casistiche in base alla portata dell’intervento, con soglie differenziate tra edifici privati e pubblici.
Per le nuove costruzioni, le demolizioni con ricostruzione e gli ampliamenti volumetrici rilevanti, la quota minima di copertura da fonti rinnovabili è del 60% per gli edifici privati e del 65% per quelli pubblici.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello – quelle che coinvolgono oltre il 50% della superficie disperdente e includono il rifacimento dell’impianto termico – l’obbligo sale al 40% per i privati e al 45% per il pubblico.
Anche interventi meno invasivi attivano obblighi precisi: le ristrutturazioni di secondo livello e la semplice sostituzione del generatore di calore richiedono una copertura minima del 15% (20% per gli edifici pubblici). Questo significa che anche la sostituzione di una caldaia rientra nel perimetro della normativa, e può richiedere una verifica energetica complessiva dell’edificio. Il mancato rispetto di queste soglie comporta il diniego del titolo edilizio.
Fotovoltaico, pompa di calore e accumulo: perché la progettazione integrata fa la differenza
Per raggiungere le quote richieste non esiste una soluzione unica. La scelta delle tecnologie dipende dalle caratteristiche dell’edificio: esposizione, superficie disponibile, fabbisogno energetico, impianti esistenti, profilo di utilizzo e caratteristiche dell’involucro.
Tra quelle più diffuse ed efficaci rientrano il fotovoltaico, la pompa di calore e i sistemi di accumulo. Il fotovoltaico produce energia elettrica da fonte solare. La pompa di calore utilizza energia elettrica per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria, con rendimenti significativamente superiori ai generatori tradizionali a combustione. Il sistema di accumulo consente di immagazzinare l’energia prodotta e non consumata immediatamente, rendendola disponibile nelle ore in cui la produzione fotovoltaica è ridotta.
Quando questi sistemi vengono progettati in modo integrato – dimensionati rispetto al fabbisogno reale dell’edificio e coordinati tra loro – il risultato va oltre il semplice rispetto della norma: si ottiene un edificio più autonomo dal punto di vista energetico, con costi di gestione più contenuti nel tempo.
Il punto critico è proprio questo: installare le tecnologie non è sufficiente se non sono parte di un progetto coerente. Un impianto sovradimensionato o non calibrato sulle reali esigenze dell’edificio può non raggiungere le prestazioni attese, generando costi inutili e potenziali problemi in fase di verifica della conformità.
La relazione tecnica e il ruolo della documentazione
La conformità agli obblighi FER deve essere dimostrata attraverso la relazione tecnica redatta ai sensi della Legge 10. Questo documento non è un adempimento accessorio: è lo strumento con cui il tecnico attesta che le prestazioni energetiche dell’intervento soddisfano i requisiti di legge.
Il decreto prevede anche la possibilità di documentare l’impossibilità tecnica o economica di raggiungere le soglie richieste, a condizione che il professionista dimostri di aver esaminato tutte le opzioni disponibili e verificato la non fattibilità di ciascuna. Non è sufficiente una dichiarazione generica: serve un’analisi puntuale.
Per questo motivo, affrontare il tema della conformità FER nelle fasi iniziali della progettazione è molto più efficace che intervenire a lavori già definiti. Soluzioni pensate in corso d’opera rischiano di essere meno efficienti, più costose o difficilmente integrabili nell’edificio.
La normativa in Lombardia: soglie più elevate dal 2027
Chi opera in Lombardia deve tenere conto di un livello aggiuntivo di regolamentazione. Con la DGR n. XII/6153 dell’11 maggio 2026, la Regione ha scelto di andare oltre i minimi nazionali, alzando le soglie di copertura FER per gli interventi sul patrimonio edilizio. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.
Per le nuove costruzioni, la quota di copertura sale al 65% – sia per la sola produzione di acqua calda sanitaria che per la somma dei servizi (ACS, riscaldamento e raffrescamento) – rispetto al 60% previsto dalla normativa nazionale. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la soglia passa dal 40% al 50%. Rimane invariato il 15% per le ristrutturazioni di secondo livello e per il rinnovo degli impianti termici.
La delibera introduce anche coefficienti più stringenti per il calcolo della potenza fotovoltaica minima da installare nel settore terziario e logistico. Per nuove costruzioni o ampliamenti di grandi strutture di vendita, piattaforme logistiche e magazzini con superficie inferiore a 3 ettari, il fattore k nella formula P=k·S diventa 0,06; per superfici oltre i 3 ettari sale a 0,08. Negli interventi di ampliamento, il calcolo si applica esclusivamente alla superficie dell’ampliamento stesso.
Il quadro normativo regionale è in evoluzione e può differire in modo rilevante da territorio a territorio. Per questo, prima di avviare qualsiasi intervento, è importante verificare le prescrizioni specifiche applicabili nella propria regione.
Un’opportunità per abitazioni, aziende e pubbliche amministrazioni
Gli obblighi sulle rinnovabili non riguardano solo chi costruisce ex novo. Aziende con capannoni da ampliare, enti pubblici con patrimoni da riqualificare, privati che sostituiscono l’impianto di riscaldamento: tutte queste situazioni rientrano nel perimetro del D.Lgs. 5/2026.
Per le imprese, investire in efficienza energetica significa ridurre i costi operativi, migliorare la gestione dei consumi e rafforzare la propria posizione rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Per gli enti pubblici, significa intervenire sul patrimonio immobiliare con soluzioni coerenti con le direttive europee e i target del PNIEC. Per i privati, un edificio più efficiente consuma meno, offre maggior comfort e mantiene meglio il proprio valore nel tempo.
In tutti i casi, la qualità del progetto è la variabile che più di ogni altra determina i risultati: non solo in termini di conformità normativa, ma di prestazioni reali nel tempo.
Equa Energia affianca privati, aziende ed enti nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore e sistemi di accumulo, con un approccio integrato che parte dall’analisi del fabbisogno e arriva alla verifica della conformità normativa.
In sinergia con Equa Ingegneria, che segue la progettazione tecnica e il dimensionamento impiantistico, offriamo un percorso completo dalla valutazione iniziale alla realizzazione dell’intervento.