Pannelli fotovoltaici su tetti vincolati: cosa cambia con la sentenza del Consiglio di Stato

Pannelli fotovoltaici su tetti vincolati: cosa cambia con la sentenza del Consiglio di Stato

Chi ha mai provato a installare un impianto fotovoltaico su un edificio in area vincolata conosce bene l’ostacolo ricorrente: il parere negativo della Soprintendenza, motivato quasi sempre con la visibilità dei pannelli dal contesto paesaggistico circostante. Una prassi consolidata che la sentenza n. 4001/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 19 maggio 2026, mette seriamente in discussione.

Il principio fissato dai giudici è netto: la percepibilità visiva dei pannelli non è, da sola, ragione sufficiente per negare l’autorizzazione paesaggistica. Serve una valutazione concreta, che tenga conto della qualità progettuale dell’inserimento, delle soluzioni mitigative proposte e della reale praticabilità delle eventuali alternative indicate dall’amministrazione.

Il caso da cui nasce la sentenza

La vicenda riguarda un edificio nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 42/2004, per ragioni storiche e naturalistiche legate alla casa natale di Papa Giovanni XXIII e alla presenza del Monte Canto.

La Soprintendenza aveva negato l’installazione dei pannelli in copertura, ritenendoli “altamente percepibili” dalle colline circostanti, proponendo come alternativa il posizionamento dei moduli sui pergolati interni della corte. I proprietari avevano contestato il diniego su più fronti: la sola visibilità non può fondare un parere negativo, e le soluzioni mitigative proposte – moduli con colorazione affine alle tegole, posizionamento sulle falde interne, finitura invecchiata – non erano state esaminate. L’alternativa dei pergolati avrebbe inoltre ridotto drasticamente la producibilità dell’impianto, compromettendo l’accesso agli incentivi previsti dal d.lgs. 199/2021.

Il TAR Lombardia-Brescia aveva dato ragione alla Soprintendenza. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, annullando il parere per difetto di bilanciamento: l’amministrazione si era fermata alla percepibilità visiva senza entrare nel merito delle mitigazioni proposte né verificare la sostenibilità concreta dell’alternativa indicata.

Un cambio di paradigma giurisprudenziale

Il Consiglio di Stato afferma con chiarezza che i pannelli fotovoltaici non possono più essere trattati come elementi estranei al paesaggio costruito. Sono parte dell’evoluzione dello stile costruttivo contemporaneo, riconosciuta dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Applicare loro le categorie estetiche tradizionali, che li qualificano automaticamente come intrusioni, non è più giuridicamente sostenibile.

La valutazione paesaggistica deve pertanto spostarsi su elementi concreti: la qualità dell’inserimento in falda, la coerenza con il contesto architettonico, le caratteristiche dei materiali scelti, l’efficacia delle misure mitigative adottate. Quando l’amministrazione propone soluzioni alternative, è tenuta a verificarne la reale praticabilità anche sotto il profilo energetico ed economico: un’alternativa che riduce significativamente la producibilità dell’impianto o preclude l’accesso agli incentivi non può essere imposta senza una motivazione specifica e proporzionata.

La sentenza richiama espressamente una pronuncia precedente dello stesso Consiglio di Stato (n. 2808/2025), segnalando che questa linea interpretativa è già in consolidamento. L’amministrazione che esprime una valutazione negativa è inoltre tenuta al cosiddetto dissenso costruttivo: indicare modifiche progettuali concrete, verificare misure meno restrittive prima di ricorrere al divieto e motivare perché le mitigazioni proposte siano insufficienti.

Il quadro normativo di riferimento

La sentenza si inserisce in un contesto normativo che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato il diritto all’installazione del fotovoltaico, anche in contesti tutelati. Il d.lgs. 190/2024 (Testo Unico sulle rinnovabili) ha riorganizzato i regimi autorizzativi per gli impianti FER, richiedendo che la tutela paesaggistica venga applicata in modo proporzionato rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione.

Il successivo d.l. 175/2025, convertito nella l. 4/2026, ha riconosciuto gli edifici e le loro pertinenze come zone idonee all’installazione del fotovoltaico: in queste aree il parere della Soprintendenza rimane obbligatorio, ma non è più vincolante, e il procedimento può proseguire anche in assenza di risposta nei termini. Il Consiglio di Stato legge queste norme come conferma di un cambio di sensibilità normativa: il fotovoltaico integrato negli edifici non è più un’eccezione da giustificare, ma una scelta ordinaria da valutare con criteri adeguati al contesto attuale.

Il progetto come strumento di dialogo con la Soprintendenza

La sentenza non si limita a ridefinire i confini del diniego legittimo: indica implicitamente quali devono essere i contenuti di un dossier progettuale solido per impianti in area vincolata. La qualità del progetto, non solo tecnica ma anche architettonica e documentale, diventa lo strumento principale con cui il proponente può prevenire il diniego o contestarlo con basi solide.

La relazione paesaggistica deve argomentare la coerenza dell’intervento con il contesto, documentare i criteri di selezione dei moduli (formato, colore, finitura superficiale) e illustrare le soluzioni adottate per ridurre l’impatto visivo, corredata da fotoinserimenti realistici dai punti di osservazione rilevanti. Ove l’amministrazione prospetti collocazioni alternative, è necessario quantificare le conseguenze in termini di producibilità e accesso agli incentivi, dimostrando con dati concreti se quella soluzione sia effettivamente praticabile o comporti un sacrificio sproporzionato. In questo senso ogni scelta tecnica – dalla tipologia di modulo al sistema di ancoraggio – acquisisce anche una valenza paesaggistica e deve essere motivata come tale.

Il fotovoltaico come opportunità, anche in contesti vincolati

La sentenza arriva in un momento in cui il fotovoltaico residenziale e professionale è ormai una scelta matura. I costi dei moduli si sono ridotti significativamente nell’ultimo decennio, i rendimenti sono aumentati e il quadro incentivante, pur in evoluzione, continua a rendere l’investimento sostenibile per privati e imprese.

In questo contesto, la presenza di un vincolo paesaggistico non deve essere letta come un ostacolo insormontabile, ma come una variabile progettuale da gestire con competenza. Un impianto ben progettato, con moduli integrati nella morfologia della copertura e materiali scelti in coerenza con il contesto architettonico, può ottenere l’autorizzazione paesaggistica garantendo al tempo stesso performance energetiche soddisfacenti. Il risparmio in bolletta, la riduzione delle emissioni e la valorizzazione dell’immobile restano obiettivi raggiungibili anche per chi abita o opera in un’area tutelata, a condizione di affrontare il percorso autorizzativo con la preparazione adeguata.

Come Equa Energia può supportarti

Gestire un’autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico richiede competenze che non si esauriscono né nella sola ingegneria impiantistica né nella sola conoscenza normativa. Serve saper leggere il contesto architettonico, costruire una documentazione progettuale solida e presidiare le diverse fasi del procedimento senza perdere il filo tra tempi, pratiche e incentivi.

Equa Energia affianca professionisti e imprese che operano in contesti vincolati, dalla valutazione preliminare della fattibilità fino alla gestione delle pratiche autorizzative e di connessione. La sinergia con Equa Ingegneria completa questo approccio: competenza energetica e capacità progettuale integrate in un unico percorso di accompagnamento, per trasformare un contesto vincolato in un’opportunità energetica concreta.

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